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CALENDARIO DEGLI INCONTRI "INVERNO GIAPPONESE"
Domenica 15 gennaio - ore 18,30
Maestro NORIO NAGAYAMA presenta DIMOSTRAZIONE PRATICA DI SHODO
La traduzione esatta del termine giapponese "Shodo" è "via della scrittura". Lo Shodo, quindi, è ben più di una calligrafia; è la pratica di un'arte che richiede un i ...
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Domenica 15 gennaio - ore 18,30
Maestro NORIO NAGAYAMA presenta DIMOSTRAZIONE PRATICA DI SHODO
La traduzione esatta del termine giapponese "Shodo" è "via della scrittura". Lo Shodo, quindi, è ben più di una calligrafia; è la pratica di un'arte che richiede un impegno costante e che in diversi modi può assumere le caratteristiche di un "percorso" che conduce, tramite un perfezionamento tecnico, a un affinamento interiore dell'individuo.
Sabato 21 gennaio - ore 18,30
MASSIMO RAVERI presenta L'ARTE GIAPPONESE COME ESPERIENZA MISTICA.
LO SHODO, IKEBANA
Lo Shodo (arte della calligrafia) e l'Ikebana (arte di disporre i fiori) sono due tra le più antiche e raffinate arti che la cultura giapponese ha saputo coltivare e conservare nei secoli. Saranno illustrate da Raveri, docente di "Storia della Filosofia e delle religioni del Giappone" all'Università di Venezia .
Sabato 28 gennaio - ore 18,30
Proiezione del film DEPARTURES di Yojiro Takita.
Per concludere l'"Inverno Giapponese", un film del 2008 premiato con l'Oscar al miglior film in lingua straniera nel 2009 a Los Angeles. Un violoncellista rimasto senza lavoro trova un nuovo impiego come "aiuto alla partenza", scambiando l'annuncio di una società di pompe funebri quello di un'agenzia di viaggi. E scopre un nuovo mondo, quello dei riti funebri...
VENERDI' 6 GENNAIO LA LIBRERIA SARA' CHIUSA
La Libreria Lovat di Villorba
è aperta dal martedì al sabato dalle 9 alle 20 con ORARIO CONTINUATO
La domenica e il lunedì dalle 15 alle 20
Il Lovat Cafè - Lovat Vini e Vinili al primo piano è aperto negli stessi orari
Tel. 0422.92697 - 0422.920039 - www.librerielovat.com |
| PROSSIMAMENTE ALLA LOVAT DI VILLORBA
Fino a domenica 5 febbraio: PIU’ LETTURA - MENO CRISI! Sconti fino al 30%
Per quattro settimane i consueti sconti del 15% raddoppiano! La recente Legge Levi impone di applicare al massimo il 15% di sconto sulle novità editoriali, ma concede di accordare il 30% s ...
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Fino a domenica 5 febbraio: PIU’ LETTURA - MENO CRISI! Sconti fino al 30%
Per quattro settimane i consueti sconti del 15% raddoppiano! La recente Legge Levi impone di applicare al massimo il 15% di sconto sulle novità editoriali, ma concede di accordare il 30% su gran parte dei libri pubblicati da almeno 20 mesi. E dal momento che la lettura fa bene all’umore, la Libreria Lovat propone prezzi scontati per promuovere la cultura e combattere la crisi, nel pieno rispetto della Legge. Esposte in libreria le indicazioni utili ad identificare le migliaia di libri scontati del 30%.
Sabato 14 gennaio – ore 16,30
ROSSANA BORTOLOTTO e DANIELE DE TONI presentano la mostra FANTASTICOMONDO – VIAGGIO NEL PAESAGGIO IMMAGINARIO
Le fotografie di Bortolotto e i disegni di De Toni compongono i fotocollages di questa originale mostra che coniuga tecnica e fantasia in immagini surreali e divertenti, ma anche in messaggi ironicamente amari tutti da interpretare. E, soprattutto, da ammirare. L’inaugurazione sarà impreziosita del violinista quattordicenne Paolo Tagliamento.
Sabato 14 gennaio - ore 18,30
DIVENTARE GRANDI presenta GENITORI EFFICACI e SCOPRI COME SEI
“Passo dopo passo un nuovo modo di crescere” è il claim di “Diventare Grandi”, che dal 2001 propone innovativi interventi nei contesti educativi familiari, scolastici e sociali.Saranno presentati due dei più significativi percorsi che partiranno nel mese di gennaio: la psicologa Maria Sivlia Guglielmin illustrerà il ciclo di incontri con la tecnica psicodrammatica intitolato "Scopri come sei", mentre Paolo Mazzetto, formatore autorizzato per i metodi Gordon, introdurrà al corso “Genitori efficaci”. Ulteriori informazioni al sito: www.diventaregrandi.com
Domenica 15 gennaio – ore 16,00
ASSOCIAZIONE MUSICALE INCANTO presenta CORO DI BAMBINI INCANTO
Un vero concerto di giovani talenti. Perché le brillanti e sicure voci dei bambini e ragazzi del coro sono il miglior biglietto da visita per il coro diretto da Rossella Gasparini, nato per avvicinare i giovanissimi al canto ma anche per stimolare in loro uno sviluppo psico-fisico volto a far crescere la consapevolezza di sé e del mondo circostante.
Domenica 15 gennaio – ore 18,30
Maestro NORIO NAGAYAMA presenta DIMOSTRAZIONE PRATICA DI SHODO
La traduzione esatta del termine giapponese “Shodo” è “via della scrittura”. Lo Shodo, quindi, è ben più di una calligrafia; è la pratica di un’arte che richiede un impegno costante e che in diversi modi può assumere le caratteristiche di un "percorso" che conduce, tramite un perfezionamento tecnico, a un affinamento interiore dell'individuo. Nagayama, nel 2002 è stato insignito del titolo di “Maestro non più giudicabile” proprio in questa antica arte.
La Libreria Lovat di Villorba
è aperta dal martedì al sabato dalle 9 alle 20 con ORARIO CONTINUATO
La domenica e il lunedì dalle 15 alle 20
Il Lovat Cafè - Lovat Vini e Vinili al primo piano è aperto negli stessi orari
Tel. 0422.92697 - 0422.920039 - www.librerielovat.com
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| Il Gruppo Naturalistico Le Tracce propone il X ciclo di incontri “I magici mondi della natura” HABITAT NATURALI, ULTIMA FRONTIERA
Farà da relatore Cesare Lasen.
Mercoledì 22 febbraio 2012
Il pianeta verde, la sofferenza dei consumi e i santuari residuali, ultimi baluardi.
Aree protette, IPAS, filosofia della conservazione.
Mercoledì 29 febbraio 2012
Foreste vergini e boschi vet ...
Commenti (0) | Letture (792) | .: Leggi il post Il Gruppo Naturalistico Le Tracce propone il X ciclo di incontri “I magici mondi della natura” HABITAT NATURALI, ULTIMA FRONTIERA
Farà da relatore Cesare Lasen.
Mercoledì 22 febbraio 2012
Il pianeta verde, la sofferenza dei consumi e i santuari residuali, ultimi baluardi.
Aree protette, IPAS, filosofia della conservazione.
Mercoledì 29 febbraio 2012
Foreste vergini e boschi vetusti. Anche da noi si può fare qualcosa.
Mercoledì 7 marzo 2012
L’inimitabile fascino delle praterie alpine primarie. Lassù dove il bosco non arriva.
Mercoledì 14 marzo 2012
Armonie e suggestioni negli habitat seminaturali.
La natura e il lavoro dell’uomo, come si incrementa e si impreziosisce la biodiversità.
Mercoledì 21 marzo 2012
L’acqua e la vita. Viaggio tra fiumi, laghi, paludi, torbiere e sorgenti.
Tra bonifiche e degrado, anche le nuove prospettive per habitat secondari.
Mercoledì 28 marzo 2012
Agli albori della vita, le comunità pioniere su inaccessibili pareti verticali e gli straordinari adattamenti tra le inospitali coltri detritiche.
Le lezioni si svolgeranno dalle 20.30 alle 22.30 presso la sala conferenze Pacifico Guidolin della Biblioteca Comunale di Castelfranco Veneto.
Il corso si terrà con un minimo di trenta partecipanti.
Per informazioni telefonare a Vittorino Mason tel. 0423.496114
Iscrizioni presso Erboristeria Giorgione a Castelfranco Veneto (entro il 20 febbraio). Costo del corso euro 50,00
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| Videosorveglianza: lo Stato dell'Arte
Prosegue il progetto di Videosorveglianza sul territorio approvato dalla Provincia di Treviso nel giugno 2010. L’Amministrazione Provinciale di Treviso, sulla base degli accordi stipulati con le parti interessate (Comuni, Regione Veneto e Prefettura di Treviso) s ...
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Prosegue il progetto di Videosorveglianza sul territorio approvato dalla Provincia di Treviso nel giugno 2010. L’Amministrazione Provinciale di Treviso, sulla base degli accordi stipulati con le parti interessate (Comuni, Regione Veneto e Prefettura di Treviso) si è impegnata a svolgere le attività connesse alle fasi di progettazione definitiva nonché delle procedure di gara per la realizzazione del progetto. Alla definizione del progetto hanno collaborato Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale.
“Si tratta di un progetto sperimentale, mai realizzato in Italia, di videosorveglianza di un territorio e controllo delle targhe congiunto, cui hanno collaborato tutte le Forze dell'Ordine. Forse, un intervento simile, anche se con caratteristiche diverse, è stato realizzato solo nella Locride – spiega Leonardo Muraro, presidente della Provincia di Treviso – Sembra che le problematiche tecniche derivino dai sistemi di connessione con la banca dati nazionale del sistema di lettura targhe che richiede apposite e peculiari misure di sicurezza. Il mio auspicio è che in breve tempo, con la collaborazione dei Responsabili Tecnici del Dipartimento della pubblica sicurezza – Zona telecomunicazioni “Veneto” di Padova, si possa giungere alla progettazione definitiva. A maggio, la Provincia ha già pubblicato l'avviso di preinformazione per l'appalto. Dopo un anno di attesa e di ricalibratura voluta dal Dipartimento di questo progetto, mi auguro che a breve si possa chiudere e partire coi lavori”.
Il progetto di Videosorveglianza è finanziato Ministero dell’Interno per un importo di 2.489.806,60 euro e dalla Regione Veneto per un importo di 2.800.000,00 euro. Sono interessati venticinque Comuni del Trevigiano. |
| MOVIMENTO DI LIBERAZIONE NAZIONALE DEL POPOLO VENETO - Ordinanza della Corte Costituzionale italiana - ANCORA UNA BATTAGLIA VINTA Dal sito ufficiale del MOVIMENTO DI LIBERAZIONE NAZIONALE DEL POPOLO VENETO:
" ANCORA UNA 'BATTAGLIA' VINTA. È la resistenza del Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto che si oppone all’arroganza dello stato straniero occupante italiano e si confe ...
Commenti (0) | Letture (646) | .: Leggi il postMOVIMENTO DI LIBERAZIONE NAZIONALE DEL POPOLO VENETO - Ordinanza della Corte Costituzionale italiana - ANCORA UNA BATTAGLIA VINTA Dal sito ufficiale del MOVIMENTO DI LIBERAZIONE NAZIONALE DEL POPOLO VENETO:
" ANCORA UNA 'BATTAGLIA' VINTA. È la resistenza del Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto che si oppone all’arroganza dello stato straniero occupante italiano e si conferma per la giustezza della causa, la legalità e la legittimità del proprio operato.
Ma se gli inquirenti italiani a Treviso, bugiardi calunniatori e ladri, hanno illecitamente e illegalmente operato, complici lo sono anche i servi dell’informazione manipolata, che, ancora oggi, accennano con timidezza alla svolta legale data dalla Consulta italiana e che è una vera e propria “sferzata” al loro operato.
IL MODESTO SPAZIO RISERVATO OGGI A QUESTA NOTIZIA CONTRASTA CON L'ARROGANTE PROSOPOPEA RISERVATA NEL 2009 DOPO L'INFAME OPERAZIONE POLIZIESCO/GIUDIZIARIA POSTA IN ESSERE DAL PROCURATORE STRANIERO ITALIANO ANTONIO FOJADELLI E DAL QUESTORE STRANIERO ITALIANO CARMINE DAMIANO, CHE HANNO RIPETUTAMENTE ABUSATO PER GIORNI DELLO STRUMENTO MEDIATICO NEL TENTATIVO DI DEMOLIRE LA CREDIBILITÀ, L'ONORE, IL PRESTIGIO E LA GIUSTEZZA DELL'OPERATO DEL M.L.N.V. E DEI SUOI PIU' ALTI ESPONENTI.
Fermi e saldi al giuramento di fedeltà con la Patria Veneta, il M.L.N.V. non ha mai voltato le spalle al Gonfalone di San Marco, non ha rinnegato il proprio impegno patriottico.
Il M.L.N.V. ha subito respinto e disconosciuto anche l’operato della difesa imposta dalla procedura straniera italiana, ammonendo seriamente lo stesso avvocato Menegon Christian, che non si è attenuto alle disposizioni dategli.
Ma c’è da registrare anche l’ingannevole e deplorevole tentativo di dividere il fronte della resistenza sfoggiato con astuzia dal procuratore straniero italiano ANTONIO FOJADELLI, che dalle decine e decine di inquisiti ha poi ristretto il numero degli indagati a sole cinque persone, di cui solo tre esponenti del vertice di comando del M.L.N.V.… Ma nessuno tra gli inquisiti ha abbandonato la “barricata” o si è dissociato.
Ancora una volta il M.L.N.V. ha resistito fieramente.
Non dimentichiamo poi gli infami attacchi dei falsi indipendentisti che oggi, come allora, ingannano il Popolo Veneto sbandierando la causa indipendentista per farsi eleggere in amministrazioni italiane.
Ancora una volta il M.L.N.V. invita il Popolo Veneto a non credere a questi falsi profeti, a non credere ai partiti politici che si professano indipendentisti per assicurarsi “careghe” e concorrono a elezioni straniere italiane.
Un referendum per l’indipendenza è un percorso ingannevole e serve solo ad assicurare poltrone a questi signori.
NON DIMENTICHIAMO LE OFFESE, LE MINACCE, I TENTATIVI DI INTIMIDAZIONE, GLI OLTRAGGI, LE VILLANIE E GLI INSULTI CONTRO DI NOI… QUANTA GENTAGLIA HA AVUTO MODO DI DIMOSTRARE IL PROPRIO DEGRADO CULTURALE E MORALE.
Merita di riportare alcuni stralci di quanto scritto contro il M.L.N.V. da GIANLUCA PANTO (già Segretario del Partito Naxional Veneto, ora confluito nel partito VENETO STATO), ovviamente candidato alle elezioni amministrative straniere italiane; il suo articolo lo trovate pubblicato sul sito del M.L.N.V. alla pagina http://www.mlnv.org/main/?p=3748,:” … Leggiamo che oggi le autorità italiane hanno arrestato un gruppo di sedicenti secessionisti armati. Un gruppo di onirici sbandati mitomani militaristi esaltati falliti idealisti nostalgici…”.
NON DIMENTICHIAMO anche l’espressione dell’esponente leghista, ex parlamentare italiano GIUSEPPE COVRE, pubblicata sui giornali: “Chi xei questi quattro mona” e lo sprezzante giudizio espresso da esponenti del Veneto Serenissimo Governo:”… I ragazzi della via Paal…”, dai Parlamentari italiani RUBINATO e NACCARATO e dall’accozzaglia di giornalisti venduti alla causa di regime o di partito.
MA IL M.L.N.V. NON È STATO “VINTO”.
LA RESISTENZA del Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto è salda e forte nei suoi principi e anche se la portata legale dell’ordinanza della CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA non cambia poi molto per il M.L.N.V., speriamo dica qualcosa a quelli che ancora credono ciecamente alle istituzioni straniere italiane, illegalmente presenti e operanti nella nostra Patria.
A TUTTI RICORDIAMO CHE IL M.L.N.V., quale SOGGETTO DI DIRITTO INTERNAZIONALE, non può essere soggetto, né assoggettabile - per sua natura - allo stato straniero occupante italiano.
Si avverte e diffida ogni autorità, ente, rappresentante o delegato dello stato straniero occupante italiano dall’ignorare la predetta prescrizione e/o di porre in essere atti e azioni tali da impedire o limitare anche parzialmente e in qualsivoglia maniera le libertà fondamentali del Popolo Veneto, prima fra tutte quella all’autodeterminazione.
Il M.L.N.V. non riconosce pertanto le istituzioni straniere italiane che non hanno alcuna validità legale e giuridica sulle Terre della nostra Patria.
Giudici, guardia di finanza, polizia di stato italiana, carabinieri, equitalia, polizie locali, fisco, amministratori, funzionari di ogni genere e grado non hanno alcun valore giuridico nell’esercizio delle loro funzioni in spregio a tale principio.
VENETI, INNALZIAMO FIERI LA NOSTRA BANDIERA, CHE È IL GONFALONE DI SAN MARCO. Lasciate che i suoi sestieri garriscano liberi al vento e adombrino il tricolore invasore.
Noi siamo ciò che decidiamo di essere, liberi di essere ciò che siamo, siamo un Popolo, siamo una Nazione… VIVA SAN MARCO. Sergio Bortotto, Presidente del M.L.N.V..
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| MOVIMENTO DI LIBERAZIONE NAZIONALE DEL POPOLO VENETO - Sentenza della Corte Costituzionale italiana In ordine al Processo-farsa a carico dei componenti del Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e all'azione giudiziaria illegittima, ingiustificata e persecutoria avviata nel 2009 da Antonio Fojadelli, già Procuratore della Repubblica di Treviso, e pr ...
Commenti (0) | Letture (2161) | .: Leggi il postMOVIMENTO DI LIBERAZIONE NAZIONALE DEL POPOLO VENETO - Sentenza della Corte Costituzionale italiana In ordine al Processo-farsa a carico dei componenti del Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e all'azione giudiziaria illegittima, ingiustificata e persecutoria avviata nel 2009 da Antonio Fojadelli, già Procuratore della Repubblica di Treviso, e proseguita dalla giudicessa Elena Rossi, si trascrive l'ordinanza n. 341/2011 con la quale la Corte Costituzionale italiana censura i Giudici di Treviso, dichiarando la MANIFESTA INAMMISSIBILITA' del loro ricorso.
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http://www.cortecostituzionale.it/schedaUltimoDeposito.do;jsessionid=BC9295C5408C996F09F1FCC2D8FD4CD2 - Ordinanza 341/2011. Giudizio.
Presidente QUARANTA - Redattore LATTANZI.
Camera di Consiglio del 09/11/2011 - Decisione del 12/12/2011. Deposito del 22/12/2011 Pubblicazione in G. U. - Norme impugnate: Art. 2268, c. 1°, n. 297, del decreto legislativo 15/03/2010, n. 66; e dell'art. 14, c. 14° e 14°-ter, della legge 28/11/2005, n. 246.
Massime:
Atti decisi: ord. 153/2011
ORDINANZA N. 341 ANNO 2011
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 2268, comma 1, numero 297), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), e dell’articolo 14, commi 14 e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005), promosso dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Treviso nel procedimento penale a carico di Q. D. e altri con ordinanza del 21 gennaio 2011, iscritta al n. 153 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell’anno 2011.
Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 2011 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 21 gennaio 2011 (r.o. n. 153 del 2011), il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Treviso ha sollevato, in riferimento agli artt. 18, 25, secondo comma, e 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2268 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), nella parte in cui, al numero 297) del comma 1, abroga il decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43 (Divieto delle associazioni di carattere militare);
che, con la medesima ordinanza, il giudice a quo ha sollevato, in via subordinata, questione di legittimità costituzionale, per violazione dell’art. 76 Cost., dell’articolo 14, commi 14 e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005) e, per l’effetto, dell’articolo 2268 del citato d.lgs. n. 66 del 2010, nella parte in cui, al numero 297) del comma 1, abroga il d.lgs. n. 43 del 1948;
che il giudice a quo procede nei confronti di più persone imputate del reato previsto dall’art. 1 del d.lgs. n. 43 del 1948, in riferimento alla «formazione del corpo paramilitare denominato “Polisia Veneta”, dotata di un inquadramento e ordinamento gerarchico interno in tutto analogo a quello militare»;
che, ricorda il rimettente, il d.lgs. n. 43 del 1948, entrato in vigore il 17 febbraio 1948, è stato confermato nella sua vigenza dal decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179 (Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), adottato in forza della delega conferita al Governo dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, per individuare le norme anteriori al 1970 da mantenere in vigore;
che il successivo d.lgs. n. 66 del 2010, con il quale è stato introdotto il Codice dell’ordinamento militare, all’art. 2268, comma 1, ha abrogato una serie di atti normativi specificamente elencati, tra i quali, al numero 297), è compreso anche il d.lgs. n. 43 del 1948;
che l’abrogazione in questione «non era possibile in quanto il d.lgs. n. 43/1948 era stato espressamente fatto salvo dal d.lgs. n. 179/2009 del primo gennaio (rectius: dicembre) 2009»;
che inoltre, precisa il rimettente, il 16 dicembre 2010 è entrato in vigore il decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 213 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, recante disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore), che ha modificato e integrato il d.lgs. n. 179 del 2009 disponendo che dal relativo Allegato 1 sono espunte varie disposizioni legislative statali «e in particolare, al n. 1001 dell’elenco, il decreto legislativo n. 43/1948»;
che la norma abrogata, sottolinea ancora il giudice a quo, dava attuazione al principio di cui all’art. 18, secondo comma, Cost., e la sua abrogazione farebbe sì che la condotta, pur vietata dalla Costituzione, diventerebbe «lecita per l’ordinamento penale, non essendo sanzionata da altre norme penali»;
che, in via subordinata, il tribunale rimettente solleva la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 14 e 14-ter, della legge n. 246 del 2005 per violazione dell’art. 76 Cost., con conseguente illegittimità costituzionale della norma abrogatrice impugnata in via principale, perché la legge delega non specificherebbe il settore nel quale il Governo è delegato ad esercitare la funzione legislativa, «limitandosi a indicare una totale abrogazione di norme anteriori a una data, senza distinzione di materie», e non enuncerebbe principi e criteri direttivi sufficientemente determinati;
che la questione sarebbe rilevante nel giudizio principale, perché se la norma impugnata fosse legittima il procedimento penale dovrebbe concludersi con una sentenza di proscioglimento per abolitio criminis, laddove, in caso contrario, dovrebbe proseguire per pervenire a una pronuncia di merito;
che, muovendo dall’analisi della giurisprudenza costituzionale in tema di sindacato di legittimità sulle norme penali di favore, il giudice a quo rileva come nel caso di una disposizione abrogatrice di una fattispecie di reato non possa escludersi il sindacato di costituzionalità, perché altrimenti verrebbero a residuare aree dell’ordinamento ad esso sottratte;
che, se è vero che «il sindacato della Corte può essere limitato dal principio della riserva di legge nell’ipotesi di cattivo esercizio in concreto da parte del Governo della funzione legislativa conferitagli ex art. 76 Cost. dalle Camere, è anche vero che il controllo di legittimità costituzionale delle norme primarie non può essere negato quando vi sia una scelta del legislatore delegato che esuli completamente dalla delega ricevuta»;
che, insomma, nel caso di abrogazione di una norma incriminatrice in assenza di delega legislativa, la Corte costituzionale non effettuerebbe autonome scelte punitive, ma si limiterebbe a garantire l’osservanza del principio di riserva di legge, stabilito dall’art. 25, secondo comma, Cost.
Considerato che il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Treviso dubita, in riferimento agli artt. 18, 25, secondo comma, e 76, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’articolo 2268, comma 1, numero 297), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), nella parte in cui abroga il decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43 (Divieto delle associazioni di carattere militare), e in via subordinata, in riferimento all’art. 76 Cost., della legittimità costituzionale dell’articolo 14, commi 14 e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005) e, per l’effetto, dell’articolo 2268, comma 1, numero 297), del citato d.lgs. n. 66 del 2010, nella parte in cui abroga il d.lgs. n. 43 del 1948;
che la questione sollevata in via subordinata investe l’art. 14, commi 14 e 14-ter, della legge n. 246 del 2005, nella parte in cui costituisce la fonte del potere legislativo delegato, esercitato dal Governo con la norma impugnata in via principale;
che infatti, secondo la prospettazione del giudice rimettente, dall’illegittimità costituzionale della norma di delega deriverebbe, in via consequenziale, quella dell’art. 2268 del d.lgs. n. 66 del 2010, per assenza di delega;
che, anteriormente all’ordinanza di rimessione, è entrato in vigore il decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 213 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, recante disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore), adottato anch’esso, secondo quanto precisato nel suo preambolo, in attuazione della delega conferita con «la legge 28 novembre 2005, n. 246, recante semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005, e successive modificazioni»;
che detto decreto delegato, all’art. 1, stabilisce che «Ai fini e per gli effetti dell’articolo 14, commi 14, 14-ter e 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni (…) b) dall’Allegato 1 sono espunte le disposizioni legislative statali indicate nell’Allegato B al presente decreto», tra le quali è inserito il decreto legislativo n. 43 del 1948;
che il comma 14-ter dell’art. 14 della legge n. 246 del 2005, come modificato dall’art. 4 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), stabilisce che «fatto salvo quanto stabilito dal comma 17 [che individua le categorie di disposizioni legislative destinate a rimanere in vigore], decorso un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 14, ovvero del maggior termine previsto dall’ultimo periodo del comma 22, tutte le disposizioni legislative statali non comprese nei decreti legislativi di cui al comma 14, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate»;
che di conseguenza l’art. 1 del d.lgs. n. 213 del 2010, nel prevedere che dall’Allegato 1 del d.lgs. n. 179 del 2009 – con cui il Governo ha esercitato la delega conferita dall’art. 14, comma 14 e seguenti, della legge n. 246 del 2005, individuando le disposizioni legislative anteriori al 1970 da mantenere in vigore – è espunto il d.lgs. n. 43 del 1948, ne determinerebbe in ogni caso l’abrogazione;
che sebbene l’art. 1 del d.lgs. n. 213 del 2010 sia anteriore rispetto all’ordinanza di rimessione e possa influire sul percorso argomentativo svolto per motivare la non manifesta infondatezza e la rilevanza delle questioni, il giudice a quo ha omesso di valutarne gli effetti;
che infatti una volta espunto il decreto legislativo n. 43 del 1948 dall’Allegato 1 al decreto legislativo n. 179 del 2009, che lo aveva mantenuto in vigore, avrebbe potuto anche ritenersi venuto meno l’ostacolo, individuato dal tribunale rimettente, alla successiva abrogazione espressa operata dall’art. 2268 del decreto legislativo n. 66 del 2010;
che inoltre il giudice rimettente avrebbe dovuto valutare l’effetto abrogativo che sarebbe comunque indirettamente determinato dall’art. 1 del d.lgs. n. 213 del 2010 e verificare se in seguito alla sua sopravvenienza le questioni proposte fossero ugualmente rilevanti;
che tale lacuna si risolve in un difetto di motivazione sulla rilevanza e comporta la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2268, comma 1, numero 297), del d.lgs. n. 66 del 2010, nella parte in cui abroga il d.lgs. n. 43 del 1948, e della questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 14 e 14-ter, della legge n. 246 del 2005, sollevata limitatamente alla parte in cui contiene la delega all’adozione della norma abrogatrice impugnata in via principale (ex multis, ordinanza n. 76 del 2010).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2268, comma 1, numero 297), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), sollevata in riferimento agli artt. 18, 25, secondo comma, e 76 della Costituzione, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Treviso, con l’ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 14, commi 14 e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005) e, per l’effetto, dell’articolo 2268, comma 1, numero 297), del d.lgs. n. 66 del 2010, sollevata in riferimento all’art. 76 della Costituzione, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Treviso, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 dicembre 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
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Info: www.piccolorifugio.it |
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