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Diritto all'oblio: quale compromesso?

Diritto all’oblio: difficile compromesso tra privacy e memoria collettiva

Diritto all’oblio: il terrorista dimenticato

Può un ex terrorista, a distanza di molti anni dai fatti che l’hanno visto protagonista, saldato il conto con la giustizia, pretendere di essere dimenticato dal mondo e non più chiamato in causa dai giornali in circostanze che evocano gli “anni di piombo”?

Succede che, in una provincia del nord Italia, viene ritrovato un arsenale d’armi nascosto, accreditabile al gruppo eversivo delle Brigate Rosse.

Nella cronaca locale un noto quotidiano collega questa notizia al fatto che, in quella stessa zona, risiede una persona già – vent’anni prima – arrestata e condannata come appartenente ad un noto gruppo terroristico.

Il quotidiano, in un paio di articoli collegati a quello della scoperta del deposito di armi, pubblica foto e dati personali dell’interessato e contenuto di una conversazione telefonica.

L’ex terrorista cita in giudizio il giornale per aver violato il suo, già formalmente invocato, diritto ad essere dimenticato, il c.d. diritto all’oblio.

Dopo vari gradi di giudizio la vicenda approda alla Corte di Cassazione chiamata così ad analizzare il conflitto tra il diritto di cronaca, tutelato dall’art. 21 Cost., ed il diritto alla riservatezza della persona, ricavabile dall’art. 2 Cost.

Affrontati i vari profili della vicenda la Cassazione statuisce che: il diritto del soggetto a pretendere che proprie, passate, vicende personali siano pubblicamente dimenticate, trova limite nel diritto di cronaca solo quando sussista un interesse effettivo ed attuale alla loro diffusione, nel senso che quanto recentemente accaduto trovi collegamento diretto con quelle vicende stesse e ne rinnovi l’attualità. Diversamente, il pubblico ed improprio collegamento tra le due informazioni si risolve in un’illecita lesione del diritto alla riservatezza, mancando la concreta proporzionalità tra la causa di giustificazione (diritto di cronaca) e la lesione del diritto antagonista (Corte di Cassazione, 16111/ del 20.6.2013).

Diritto all’oblio – l’interesse pubblico

La Corte chiarisce inoltre che, nel risolvere il conflitto tra il diritto di cronaca e quello alla riservatezza, entrambi dotati di tutela costituzionale, si debbano considerare, come fattori decisivi, la condizione che la informazione sia “essenziale” rispetto alla notizia e, inoltre, che sussista un interesse pubblico alla sua divulgazione.

Nel caso di specie, invece, per il tempo intercorso e per la pacifica estraneità dell’interessato alla vicenda del deposito di armi, la citazione dell’ex terrorista non appariva giustificata quanto, invece, utilizzata per la sua attitudine a sollecitare l’interesse dei lettori.

Sulla base di queste considerazioni, sostiene la Corte di Cassazione, appare corretto far prevalere il diritto all’oblio dell’ex terrorista ad essere  pubblicamente dimenticato.

Il quotidiano viene così condannato a “scordarsi” dell’ex terrorista, non prima però di avergli versato quanto liquidato a suo favore a titolo di risarcimento del danno per il mancato diritto all’oblio.

Michele Casagrande

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Avvocato Civilista del Foro di Treviso.