Edilizia – Garanzie per i difetti e diritto al risarcimento.
In Edilizia niente è scontato e bisogna conoscere alcune regole di base. I lavori edili, ristrutturazioni comprese, spesso nascondono insidie nascoste e delusioni. Quando le opere sono state eseguite male, con conseguenti recriminazioni e battaglie legali come si posso far valere le mie ragioni?
Edilizia – Appaltatore garante
In Edilizia l’appaltatore deve garantire il lavoro. Il codice civile in materia, dedica gli articoli 1655-1677 agli appalti e, altri sette articoli, dal 1667 al 1673, alla “difformità e dei vizi dell’opera“. L’appaltatore infatti deve dare garanzia per le difformità e i vizi dell’opera eseguita. Fa eccezione il caso in cui tali vizi siano conosciuti o riconoscibili dal committente, purché non sia dimostrabile che siano stati taciuti in mala fede dall’appaltatore.
Garanzia – 2 anni/10 anni
La garanzia nel settore edilizia si prescrive in due anni dalla consegna dell’opera stessa. Per le nuove costruzioni invece il termine di garanzia sale a 10 anni. Fondamentale è il chiarimento della Cassazione (sentenza numero 1655 del 1986) su quale sia il momento effettivo della scoperta del vizio. Non è quello in cui ci si accorge dell’esistenza dell’anomalia, ma quello in cui si ha la ragionevole consapevolezza che a causare il vizio o difetto è stato l’appaltatore nell’esecuzione dell’opera.
La consapevolezza decorre nel momento in cui una perizia di un tecnico dà forti indizi sulla responsabilità dell’appaltatore. Quali sono i gravi difetti, per i quali vale la garanzia decennale? Si va da quelli causati da metodi non idonei o nel compimento dell’opera non a regola d’arte, ai vizi che pregiudicano la funzione dell’immobile, limitando il godimento o la funzione di destinazione.
Prescrizione e Decadenza
In Edilizia è fondamentale la distinzione tra prescrizione e decadenza. Nel primo caso, ci troviamo davanti al termine ultimo entro il quale, non ottenuto il dovuto risarcimento, si può far causa per danni; nel secondo caso, quello della decadenza, si parla del termine entro il quale va contestato al venditore o alla controparte il problema dovuto a mancato servizio, danno o mancato pagamento. Due termini che però variano nel caso di opere e servizio prestato.
In Edilizia quindi, nel caso di vizi e difetti di costruzione di immobili, la denuncia va fatta entro un anno dalla scoperta del problema ( infiltrazioni o crepe e cedimenti), la prescrizione agisce sui dieci anni dal termine dei lavori: in caso di mancata risposta, la denuncia va rinnovata oppure si avvia una causa entro lo stesso termine.
Appalto 60 Giorni / 2 anni
Nel caso di vizi, difetti e difformità sui contratti di appalto, la denuncia va fatta entro 60 giorni dalla scoperta e la prescrizione arriva dopo i due anni dalla consegna. Tuttavia, la riparazione gratis o la sostituzione non sono dovute se il committente, quando ha accettato l’opera era a conoscenza delle difformità o dei vizi, che quindi non erano stati taciuti in mala fede da chi aveva effettuato il lavoro.
Riparazioni e Manutenzione 8 giorni/1 anno
Infine, ci sono i vizi e le difformità di lavori in genere e contratti d’opera, in cui rientrano le manutenzioni, gli interventi di artigiani e le riparazioni varie. La denuncia per difformità e vizi occulti vanno denunciati a colui che ha eseguito i lavori entro otto giorni dalla scoperta, e la prescrizione arriva a un anno dalla consegna. Chi acconsente o tacitamente incassa la difformità o il vizio, magari pagando senza contestare, difficilmente potrà far valere i propri diritti. Il committente può chiedere una diminuzione di prezzo in proporzione. Nel caso di colpa, il risarcimento del danno non è diminuito in proporzione. Se l’opera, a causa di difformità e vizi, è inadatta alla destinazione d’uso, si procede alla risoluzione del contratto. In Edilizia è importante rispettare i termini: vizi e danni vanno denunciati entro i termini previsti.